In occasione della prima applicazione di una nuova disciplina normativa, il Legislatore prevede solitamente deroghe circoscritte alle regole appena introdotte, allo scopo di rendere più agevole il passaggio alle nuove modalità adottate. Così è avvenuto anche in merito alla nuova IMU, introdotta dalla L. n. 160/2019. Con riguardo alle modalità di versamento dell’acconto 2020 infatti, il comma 762 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 prevede che
“[…] In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno”.
Derogando quindi alla regola generale disciplinata dal medesimo comma – secondo la quale l’acconto è “pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente” –, la quantificazione dell’acconto 2020, in scadenza il prossimo 16 giugno, dovrà avvenire considerando quanto versato complessivamente (ossia sommando IMU e TASI) nello scorso anno.
Tuttavia, una simile impostazione può generare alcune difficoltà operative se si considerano le ipotesi di variazione del possesso o di altre circostanze, che incidono sulla corretta quantificazione del tributo.
Sul punto è pertanto intervenuto il MEF che, nella Circolare n. 1/DF del 18 marzo, ha individuato diverse soluzioni allo scopo di suggerire la modalità più corretta di quantificazione dell’acconto 2020.
Vediamole nel dettaglio nel seguente approfondimento.