La notifica a mani del ricorso al Comune è inesistente se l’addetto dell’ufficio ricevente si limita ad apporre il timbro del Comune e non aggiunge anche la sua firma. L’inesistenza sussiste anche qualora il Comune si sia costituito in giudizio. È quanto ha stabilito la CTR Sicilia nella sentenza n. 1607/13/2020.
Si legge infatti: “In materia il S.C. ha statuito che la notifica al Comune la cui prova consiste in un timbro tondo, apposto sulla prima pagina dell’appello, privo di sottoscrizione o sigla di un impiegato addetto è inesistente in quanto manca qualsiasi prova della autenticità del timbro, della data e della persona che ha – od avrebbe – ricevuto l’atto (Cass. sent. n. 23475/2004 e Cass. sent. n. 8992/2002)”.
A nostro parere, simili conclusioni si pongono in netto contrasto con il generale principio di favore che permea la materia tributaria, alla luce del fatto che viene offerta ai Comuni la possibilità di non apporre consapevolmente la firma dell’addetto alla ricezione degli atti, al fine di rendere inesistente qualsiasi notifica. Si aggiunga che le norme richiamate nella sentenza (artt. 16 e ss. D.Lgs. n. 546/1992) non paiono fare esplicito riferimento agli elementi che la prova della consegna al Comune deve contenere, con la conseguenza che l’apposizione del timbro istituzionale del Comune dovrebbe essere prova sufficiente a dimostrare che l’atto è stato correttamente depositato presso l’Ente.
Si rileva infine che la decisione dei giudici tributari è contraria anche al principio generale di sanatoria della notifica invalida in caso di raggiungimento dello scopo a cui l’atto è destinato (nel caso di specie, la costituzione in giudizio del Comune, ex art. 156 c.p.c.).