Ci sono pervenute negli ultimi giorni alcune richieste di chiarimento in merito all’applicabilità nei confronti delle pubbliche amministrazioni delle disposizioni recate dall’art. 93 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), il quale prevede la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a termine in essere anche in assenza di una delle causali prescritte dall’art. 19 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015.
Orbene, è del tutto evidente che non può riconoscersi alcun margine di applicabilità ai datori di lavoro pubblici di una disposizione di tal guisa, dal momento che i contratti a termine stipulati dalla PA restano tutti causali, per effetto dell’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, che li consente solo in presenza di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, a prescindere dalla durata iniziale del contratto.
Nella PA, dunque, non è consentito sottoscrivere contratti privi di causale, neppure per durate limitate.