Il decorso del periodo di sospensione disposto dall’articolo 87, comma 5, del D.L. 18/2020, pone una serie di rilevanti interrogativi agli enti locali su come gestire le procedure concorsuali già bandite, specie quelle in avanzato stato di svolgimento, per le quali una modifica “in corsa” delle modalità di espletamento delle prove concorsuali potrebbe risultare di difficile attuazione.
L’art. 249 del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), nel fare rinvio ad altre disposizioni contenute nello stesso provvedimento, spinge in modo deciso le amministrazioni pubbliche verso la digitalizzazione e la delocalizzazione delle procedure di reclutamento, ma lascia loro ampi margini di discrezionalità su come organizzare i propri concorsi.
Le amministrazioni potranno quindi anche decidere di proseguire l’iter concorsuale con modalità “tradizionali”, nel qual caso, però, dovranno adottare tutta una serie di accorgimenti funzionali a garantire lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza.
Occorrerà perciò assicurarsi:
– che i candidati ammessi alle prove concorsuali si presentino muniti di mascherina e di guanti (a meno che non vengano forniti dall’ente);
– che venga mantenuto il distanziamento interpersonale di sicurezza in tutte le fasi della procedura di selezione (nell’accesso alla sede concorsuale, nell’identificazione dei candidati, nell’espletamento delle prove, nella consegna degli elaborati e nel successivo deflusso verso l’uscita);
– che venga garantita la sanificazione della sede del concorso tra una prova e l’altra.
In alternativa gli enti potranno scegliere di avvalersi delle nuove modalità di svolgimento introdotte dal decreto, dovendo tuttavia provvedere in via preventiva alla modifica del bando e alla conseguente riapertura dei termini di partecipazione (a meno che sulla diversa modalità di svolgimento non vi sia stata acquiescenza da parte di tutti i candidati ammessi alle prove).
Le direttrici sulle quali si muove il nuovo provvedimento approvato recentemente dal Governo sono sostanzialmente due:
– la possibilità dello svolgimento delle prove in modalità decentrata;
– l’utilizzo di tecnologia digitale per tutte le fasi del concorso, dalle modalità di presentazione delle domande di partecipazione (SPID e PEC), alle comunicazioni per il candidato, fino allo svolgimento delle prove, anche orali (in videoconferenza) e per i lavori delle commissioni esaminatrici.
L’utilizzo così massiccio di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove concorsuali impone però alle amministrazioni procedenti l’adozione di soluzioni tecniche idonee ad assicurare la pubblicità delle stesse, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.