I vice segretari comunali incaricati ai sensi dell’art. 16-ter, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8), possono essere inquadrati anche in categoria C, a patto, però, che l’ente sia privo di posizioni di categoria D.
Si possono riassumere così le indicazioni contenute in una nota del Prefetto Orano inviata in risposta ad una richiesta di parere formulata dalla Prefettura dell’Aquila.
Il Ministero non ritiene infatti possibile applicare nella fattispecie in esame la deroga prevista dall’art. 17, comma 3, del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 (il quale, alle condizioni ivi stabilite, consente l’attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa a personale di categoria C anche qualora nell’ente locale siano in servizio dipendenti appartenenti alla categoria D), posto che, diversamente opinando, si assisterebbe ad un dipendente di categoria C che coordina – sovrintendendo l’attività degli uffici – anche personale avente un livello professionale superiore.
La nota ricorda tuttavia che il soggetto incaricato, indipendentemente dal suo inquadramento, deve essere in possesso anche degli specifici requisiti prescritti dal comma 9 del già cit. art. 16-ter del D.L. n. 162/2019 e cioè: essere un funzionario assunto a tempo indeterminato presso un ente locale; essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche e avere un’anzianità di servizio di almeno 2 anni.