La bozza del Decreto Legge “Rilancio” chiarisce inequivocabilmente che il termine per provvedere all’approvazione delle tariffe TARI 2020, delle aliquote IMU e dei regolamenti di entrambi i tributi è fissato contestualmente alla scadenza per l’approvazione dei bilanci preventivi degli enti locali.
Come già anticipato su questo sito quasi un mese fa (news del 14 aprile 2020), con la conversione del D.L. “Cura Italia” era stato predisposto il rinvio del termine dei preventivi al 31 luglio; fin da subito era parso quindi logico ritenere che le scadenze per l’approvazione degli atti tributari, a più riprese rinviate dal legislatore, dovessero essere interessate dal medesimo differimento: la ratio del legislatore, in tutte le proroghe intervenute precedentemente, era stata quella di consentire maggior tempo ai Comuni per procedere all’approvazione dei propri atti ed era quindi evidente che il rinvio dei preventivi, in base alla regola generale, non potesse limitare le tempistiche a disposizione per l’approvazione degli atti tributari.
Per fugare ogni dubbio il legislatore interviene ora con l’articolo 148 del provvedimento di prossima emanazione nel quale si prevede: “Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (che disponeva il rinvio del termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva al 30 giugno), il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (che aveva concesso fino al 30 giugno per deliberare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta) e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (che prorogava l’adozione dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva al 30 aprile)”.
In questo modo, non appena il Decreto sarà approvato, i Comuni disporranno di un mese in più, rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno, per l’approvazione delle tariffe TARI: ciò si riverbera sulle scadenze per la definizione dei Piani finanziari ad opera dei Gestori e degli stessi Comuni, oltre a concedere maggior termine agli Enti Territorialmente Competenti per procedere alla validazione dei Piani stessi, necessaria per consentire agli uffici di disporre dei costi sui quali calcolare le tariffe, anche alla luce delle nuove disposizioni agevolative previste da ARERA nella Deliberazione 158/2020 (leggi qui la news).