Come anticipato nella segnalazione n. 136/2020 inviata al Governo, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha adottato, con Deliberazione 158/2020/R/Rif, misure urgenti a tutela degli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani colpiti dall’emergenza da Covid-19.
L’Autorità ha evidenziato che tale Deliberazione viene emanata in considerazione delle gravi criticità di tipo occupazionale ed economico che investono l’intero tessuto sociale e dei risultati ottenuti dalle verifiche avviate con Deliberazione 102/2020 (si veda news) per l’individuazione di misure volte a mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale sull’equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.
ARERA, all’interno dell’Allegato A alla Delibera, suddivide le utenze non domestiche in quattro gruppi:
– tabella 1a: comprende le attività sottoposte a sospensione già conclusa; in questo caso al tributo è applicabile una riduzione della quota variabile commisurata ai giorni di chiusura;
– tabella 1b: comprende le attività sottoposte a sospensione ancora in corso per le quali l’Autorità fissa una riduzione del 25% della quota variabile;
– tabella 2: comprende le attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa; in tal caso l’Ente Territorialmente Competente individua i giorni di chiusura sulla base dei quali applicare la riduzione della quota variabile;
– tabella 3: comprende le attività non sottoposte a sospensione o sospese su base volontaria per le quali l’Ente Territorialmente Competente può prevedere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.
Con riferimento invece alle utenze domestiche, nelle more della definizione del bonus sociale di cui all’art. 57-bis del Decreto Legge 124/2019, l’Ente territorialmente Competente, in accordo con il Comune, può riconoscere un’agevolazione tariffaria agli utenti in possesso dei requisiti per accedere al bonus sociale idrico o elettrico oppure già titolari di uno dei medesimi bonus, riconosciuta mediante l’applicazione di una componente compensativa fino al limite massimo della quota variabile della tariffa. Resta ferma la possibilità per gli enti di mantenere le agevolazioni migliorative locali o di introdurre condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dall’Autorità.
In tema di copertura delle agevolazioni di cui sopra, ARERA si limita a rinviare ad un successivo provvedimento l’individuazione di criteri che tengano conto del principio di integrale copertura dei costi.