L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi una nuova circolare, la n. 11/E del 6 maggio 2020, con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti interpretativi sull’applicazione delle misure fiscali previste dal D.L n. 18/2020 (D.L. “Cura Italia”) e dal D.L. n. 23/2020 (D.L. “Liquidità”).
I quesiti a cui l’Agenzia ha fornito risposta sono stati inviati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, e spaziano dalla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti in scadenza sino al bonus ai lavoratori dipendenti.
Proprio con riferimento a quest’ultimo argomento, la circolare si sofferma in particolare sulle corrette modalità di calcolo del limite reddituale di 40mila euro, specificando che occorre considerare a tal fine il solo reddito di lavoro dipendente assoggetto a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva.
Qualora, poi, il lavoratore abbia fruito per il periodo d’imposta 2019 delle agevolazioni di cui all’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 o all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 215, n. 147, facendo concorrere a tassazione il proprio reddito da lavoro dipendente in misura ridotta, il predetto limite di euro 40 mila dovrà essere calcolato in ragione dell’importo di reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito.
Ne consegue, dunque, che il datore di lavoro/sostituto d’imposta che nel 2020 eroga il bonus di euro 100, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite deve considerare gli importi indicati ai punti 1 e 2 della CU 2020, esclusivamente riferibili a redditi di lavoro dipendente, aumentati degli importi indicati ai punti 463 e 465, rispettivamente riferibili ai codici 1, riportato al punto 462, e ai codici 5, 9, 10 e 11, riportati al punto 465.
In applicazione dei medesimi principi e, in analogia alle componenti reddituali di cui alle agevolazioni di cui all’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 o all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 215, n. 147 (cd “rientro dei cervelli” e simili), il sostituto d’imposta italiano nella verifica del rispetto del limite reddituale di euro 40.000 dovrà computare anche:
− la quota di reddito esente percepita dai c.d. “frontalieri” indicata ai campi 455 e 456 (fino al massimo previsto di 7.500 euro);
− la quota di abbattimento dei redditi percepiti dai residenti a Campione d’Italia riportata nell’annotazione con il codice “CA” della CU 2020.